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Guida · Regole

Imballaggi ed EPR in Europa dal 2026: cosa cambia per chi esporta alimenti

Dal 12 agosto 2026 si applica in tutta l'Unione il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, noto come PPWR). Per chi esporta alimenti confezionati cambia soprattutto una cosa: se vendi direttamente agli utenti finali di un altro Paese UE, diventi tu il responsabile dei suoi imballaggi in quel Paese, con registrazione, contributi e, in molti casi, un rappresentante sul posto. Ecco chi è coinvolto, cosa vale già e cosa arriva nei prossimi anni.

Aggiornata al 26 settembre 2026 · 9 minuti di lettura

In breve

  • Se vendi a un importatore stabilito nel Paese, gli obblighi EPR in quel Paese, cioè registrazione e contributi, sono di norma suoi. Gli obblighi del fabbricante restano al brand ovunque venda.
  • Se vendi direttamente agli utenti finali di un altro Paese, per esempio con il tuo e-commerce o a ristoranti, sei tu il produttore in quel Paese: devi registrarti e aderire al sistema di raccolta locale.
  • Dal 12 agosto 2026 in quel caso serve anche un rappresentante autorizzato nel Paese. La Commissione ha proposto di sospendere l'obbligo per le imprese UE, ma per ora vale.
  • Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con gli alimenti devono rispettare i limiti sui PFAS, e il fabbricante deve avere dichiarazione di conformità e documentazione tecnica.
  • In Italia, gli imballaggi dei prodotti esportati possono essere esentati dal contributo CONAI o rimborsati.

Cos'è il PPWR e da quando vale

Il regolamento (UE) 2025/40 è in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applica in generale dal 12 agosto 2026. Essendo un regolamento, vale direttamente in tutti i Paesi UE, ma lascia agli Stati la gestione della responsabilità estesa del produttore (EPR): registri, sistemi di raccolta e contributi restano nazionali. A marzo 2026 la Commissione ha pubblicato linee guida e domande frequenti, aggiornate ad agosto; a giugno le linee guida sono diventate una comunicazione ufficiale.

Quando diventi «produttore» in un altro Paese

Per il regolamento, il produttore di imballaggi in un Paese è chi li mette a disposizione per la prima volta in quel Paese: fabbricante, importatore o distributore, vendite a distanza comprese. Qui usiamo «importatore» nel senso commerciale: per il regolamento un acquirente con sede in un altro Paese UE è un distributore.

Come vendiChi ha gli obblighi EPR nel Paese di destinazione
A un importatore o distributore stabilito nel PaeseDi norma l'importatore
Online, direttamente ai consumatori del PaeseTu
Direttamente a ristoranti, hotel o altri utenti finali del PaeseDi norma tu
Tramite un marketplace, spedendo tu al cliente finaleTu; il marketplace deve verificare la tua registrazione

Le domande frequenti della Commissione, con l'esempio di un agricoltore che vende in un altro Paese, chiariscono che si è produttori lì solo se il destinatario è l'utente finale. Gli obblighi del fabbricante, come limiti sui PFAS, dichiarazione di conformità e dati sull'imballaggio, restano invece al brand ovunque venda.

Registrazione e rappresentante autorizzato

Dove sei produttore devi registrarti nel registro nazionale e aderire a un sistema di responsabilità estesa, pagando i contributi per gli imballaggi che immetti. Il formato comune europeo dei registri è ancora in preparazione: per ora ci si registra Paese per Paese.

Dal 12 agosto 2026, se non sei stabilito nel Paese in cui sei produttore, devi nominare lì un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa. La Commissione, con la proposta Omnibus del 10 dicembre 2025, ha chiesto di sospendere questo obbligo fino al 2035 per le imprese con sede in un altro Paese UE. Il 24 giugno 2026 il Consiglio ha deciso di non procedere con la sospensione; il Parlamento europeo voterà in plenaria, indicativamente il 19 ottobre 2026. Senza un accordo tra le due istituzioni l'obbligo resta.

Cosa vale già dal 12 agosto 2026 per chi produce alimenti

  • PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti: limiti di 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma e 50 ppm per i PFAS totali. Chiedi evidenze ai tuoi fornitori di imballaggi.
  • Dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica: le prepara il fabbricante, cioè chi fa produrre l'imballaggio con il proprio nome o marchio. Per un brand alimentare è di norma il brand stesso; nella marca del distributore è il distributore. Vanno conservate per 5 anni per gli imballaggi monouso.
  • Scorte già prodotte: secondo le domande frequenti della Commissione, gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 non vanno distrutti né rietichettati, ma i dati del fabbricante vanno forniti con un documento di accompagnamento. Per i limiti sui PFAS conta la data di immissione sul mercato: verifica con i fornitori.

Le prossime scadenze

Da quandoCosa cambia
12 febbraio 2028Bustine e cialde morbide monodose per tè, caffè e altre bevande, ed etichette adesive su frutta e verdura, devono essere compostabili
12 agosto 2028 o, se successiva, 24 mesi dopo l'atto di esecuzione, non ancora adottatoEtichetta armonizzata europea sui materiali, per la raccolta differenziata
1° gennaio 2029Sistemi di cauzione per bottiglie in plastica e lattine monouso fino a 3 litri, esclusi vino, superalcolici e latte, salvo deroghe per i Paesi con alti tassi di raccolta
1° gennaio 2030Contenuto minimo di plastica riciclata; imballaggi riciclabili; spazio vuoto massimo del 50% negli imballaggi multipli, da trasporto ed e-commerce; divieto di alcuni imballaggi di plastica monouso, per esempio per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg e per le porzioni monodose di condimenti nella ristorazione
2030Obiettivi di riutilizzo: per le bevande, esclusi vino, superalcolici, latte e bevande deperibili; e 40% per gli imballaggi da trasporto come pallet e casse, esclusi quelli in cartone

Alcune date possono slittare se gli atti attuativi della Commissione arrivano in ritardo: tienile come riferimento e verifica gli aggiornamenti.

Paese per Paese

PaeseCosa sapere
GermaniaRegistrazione LUCID e adesione a un sistema duale prima di vendere; dal 12 agosto 2026 chi spedisce direttamente agli utenti finali senza sede in Germania deve nominare un rappresentante. Dettagli nella guida alla Germania
FranciaAdesione a un eco-organismo (Citeo o Léko) e identificativo unico dell'ADEME; i produttori stabiliti all'estero devono nominare un mandatario; restano obbligatori i loghi Triman e Info-tri
SpagnaIscrizione al registro dei produttori; chi vende senza essere stabilito in Spagna nomina un rappresentante, altrimenti risponde in via sussidiaria il primo distributore spagnolo; il numero di registro va in fattura
AustriaRappresentante obbligatorio dal 2023 per chi vende a distanza a consumatori privati senza sede nel Paese
Paesi BassiContributo al sistema Verpact sopra i 50.000 kg di imballaggi l'anno, anche per i venditori online esteri

In Italia: CONAI e prodotti esportati

In Italia produttori e utilizzatori di imballaggi, compresi i riempitori, aderiscono al CONAI e pagano il contributo ambientale alla prima cessione. Gli imballaggi dei prodotti esportati escono dalle competenze del CONAI, e il contributo si può recuperare:

  • esenzione in anticipo su un plafond di esportazioni previste;
  • rimborso a posteriori, con domanda entro la fine di febbraio dell'anno dopo;
  • procedura semplificata sulla base del fatturato estero, per chi dichiara il contributo con le procedure semplificate sulle importazioni, con soglia portata a 50.000 €;
  • esenzione totale se gli imballaggi acquistati sono destinati tutti all'export.

Dal 1° gennaio 2026 conta anche l'export fatto da una società dello stesso gruppo, con rimborsi dal 2027. Secondo il CONAI, l'etichettatura ambientale italiana degli imballaggi immessi al consumo in Italia resta nella forma attuale fino all'11 agosto 2028.

Vendite B2B: cosa mettere nel contratto

Se vendi a importatori, alcune clausole evitano sorprese:

  • l'acquirente dichiara di essere stabilito nel Paese e si assume registrazione e responsabilità estesa;
  • tu fornisci per ogni prodotto materiali e pesi degli imballaggi, dichiarazione di conformità ed evidenze sui PFAS;
  • si stabilisce chi applica le etichette nazionali;
  • le spedizioni dirette ai clienti finali dell'importatore si fanno solo con accordo scritto, perché possono rendere te il produttore;
  • una clausola di revisione per le novità del PPWR, dalla proposta Omnibus all'etichetta armonizzata.

Checklist per chi esporta alimenti

  1. Mappa Paese per Paese come vendi: a importatori, a utenti finali, tramite marketplace.
  2. Dove sei produttore, registrati, aderisci al sistema locale e nomina il rappresentante.
  3. Raccogli dai fornitori dichiarazioni di conformità ed evidenze sui PFAS.
  4. Attiva l'esenzione o il rimborso CONAI per gli imballaggi esportati.
  5. Mantieni le etichette nazionali richieste fino all'etichetta armonizzata europea.
  6. Pianifica per il 2030 il ripensamento degli imballaggi: riciclabilità, spazio vuoto, formati monouso.

Vendere online all'estero con ExportReady

Se con ExportReady apri una vetrina con vendita diretta ai consumatori di un altro Paese UE, per quel Paese diventi produttore di imballaggi. Prima di attivare la vendita in un nuovo mercato, verifica registrazione e rappresentante; se invece usi la vetrina per trovare importatori e mandare preventivi B2B, gli obblighi EPR restano di norma a loro.

Domande frequenti

Chi esporta alimenti in un altro Paese UE deve registrarsi per gli imballaggi?

Dipende da a chi vendi. Se vendi a un importatore stabilito nel Paese, di norma è lui a registrarsi. Se vendi direttamente agli utenti finali, consumatori online o ristoranti, sei tu il produttore in quel Paese e devi registrarti e aderire al sistema di raccolta locale.

Cos'è il rappresentante autorizzato per gli imballaggi?

È una persona o un'impresa stabilita nel Paese di destinazione che gestisce per tuo conto gli obblighi di responsabilità estesa sugli imballaggi. Dal 12 agosto 2026 serve a chi è produttore in un Paese dove non ha sede. La Commissione ha proposto di sospendere l'obbligo per le imprese UE fino al 2035, ma a giugno 2026 il Consiglio ha deciso di non procedere e la proposta non è approvata.

Cosa cambia per i PFAS negli imballaggi alimentari?

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti immessi sul mercato UE devono rispettare limiti precisi: 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma, 50 ppm per i PFAS totali. Chiedi evidenze ai fornitori di imballaggi.

Si paga il contributo CONAI sugli imballaggi esportati?

Gli imballaggi dei prodotti esportati escono dalle competenze del CONAI: puoi chiedere l'esenzione in anticipo o il rimborso a posteriori, e nei casi previsti usare la procedura semplificata basata sul fatturato estero.

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Fonti

Questa guida è informativa e aggiornata al 26 settembre 2026. Non sostituisce il parere di un commercialista, di uno spedizioniere doganale o dell'ente competente: prima di decidere verifica sempre le regole in vigore sulle fonti ufficiali.